Art. 18
Chiunque spacci per Lupo Italiano un soggetto non iscritto nel registro Anagrafico Ufficiale come da art. 9 del presente Disciplinare è perseguito a norma di legge.
Delibera della Commissione Scientifico-Tecnica nella seduta del 16/04/96: provvediamo in applicazione dell’art. 8 del Disciplinare, il quale recita all’art. 8 “…il Corpo degli Istruttori è formato da elementi versati nelle varie specialità operative, nominati dalla Commissione Scientifico Tecnica in base ad un giudizio di capacità, esperienza e sensibilità alle caratteristiche morfologiche e psico-attitudinali della razza…”.
Dal verbale della seduta “…la Commissione Scientifico Tecnica nomina ed aggiorna l’albo nazionale del Corpo degli Istruttori. Del medesimo possono fare parte solo affidatari
E.T.L.I., sia volontari della Divisione E.T.L.I./SCAUP, sia Agenti del Corpo Forestale dello Stato. Il giudizio di capacità, esperienza e sensibilità alle caratteristiche morfologiche e psico-attitudinali della razza, previsto dall’art. 8, è formulato in base a risultati conseguiti nell’addestramento, dalla Commissione esami e Brevetti E.T.L.I. composta pariteticamente da Membri E.T.L.I. e del Corpo Forestale dello stato, appoggiandosi alle strutture dei due campi nazionali Esami e Brevetti abilitati dall’E.T.L.I.: quello dello stesso Ente di Cumiana (Torino) e quello del Corpo Forestale dello Stato di Volpago del Montello (TV) con la sua propaggine alpina di Auronzo di Cadore (BL). Le nomine operative e le qualifiche – relativamente ai compiti di addestramento – vengono effettuate dall’Ufficio centrale, previo parere della Commissione paritetica Esami e Brevetti…”
Presa
nota…………………………………………………………………
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